ORDINE DI S.GIORGIO DI BORGOGNA
Nel 1366 a Rougemont in Borgogna, terra un tempo sottomessa all’autorità dei Principi Palatini dell’Alta Borgogna e del Sacro Romano Impero, fu fondata una “Nobile Confraternita di S. Giorgio”, della quale potevano far parte i gentiluomini di antica nobiltà, che si obbligavano a delle prove di nascita, al giuramento ed alle regole della Cavalleria. Essa fu l’erede del Capitolo dei Cavalieri di S. Giorgio in Palestina, e nel 1366 venne confermata da un Decreto dei Sovrani di Borgogna.
Nel 1390 fu riorganizzata da Filiberto di Mollans, gentiluomo e scudiero del Duca di Borgogna, che donò alla nobiltà della Franca Contea e della Borgogna le reliquie di S. Giorgio, che cinque anni prima aveva portato dalla Palestina e che custodiva con grande onore nella sua cappella.
In tale occasione tutti i gentiluomini borgognoni si riunirono in Capitolo per onorare i resti del loro Santo Patrono e si costituirono in Corpo per la difesa delle loro tradizioni. I Cavalieri s’impegnarono a riunirsi in perpetuo e furono stesi i regolamenti per il cerimoniale, ampliate e riviste nei secoli.
Lo scopo di questa Confraternita fu quello di vegliare sulle reliquie del Santo e di mantenere vive le tradizioni della Cavalleria. I membri della Confraternita facevano voto di difendersi mutuamente, di riscattare quelli di loro che fossero caduti prigionieri, di assistere i malati, di soccorrere i poveri e di comportarsi in ogni circostanza da buoni Cavalieri.
Il Papa Innocenzo VIII (1484-1492) trasformò questa Confraternita in un Ordine Cavalleresco, e con sue bolle del 1485 e del 1487 ne approvò gli Statuti e diede all’Ordine di S. Giorgio quella Costituzione che ancor oggi lo governa.
CAVALIERI DI S.GIORGIO
Nelle Bolle Pontificie è prescritto che i Cavalieri di S. Giorgio debbano provvedere all’elezione del loro Capo (che ai nostri giorni porta il titolo di Governatore Generale) liberamente riuniti in Assemblea, senza il controllo di alcuno. Il Governatore è nominato a vita, ed a lui solo spetta l’autorità di creare Cavalieri, senza che il Re, né la Santa Sede possano ostacolarlo nei suoi diritti. Il suo successore può essere designato da lui stesso, sentito il parere del Consiglio Supremo.
La nomina del Governatore, qualunque possa essere il titolo che egli prenderà in seguito, è devoluta solo al Capitolo dei Cavalieri dell’Ordine, senza che giammai l’autorità che possiederà la terra di Borgogna e la Franca-Contea possa intervenire e influire in questa elezione.
I Cavalieri sono tenuti all’assistenza dei malati, alla pratica di una vita pia, caritatevole e a dare esempio di virtù; tutte condizioni che sono proprie degli Ordini Cavallereschi.
Si vuole che il principale scopo della Santa Sede, all’atto di emanare queste Bolle di approvazione dell’Ordine di S. Giorgio, fosse quello di assicurare la perfetta perfetta indipendenza dei Cavalieri in contrapposizione ai poteri politici. Nelle sue intenzioni il Papa Innocenzo VIII volle conferire all’Ordine una specie di immortalità, distaccandolo dalle sorti politiche dello Stato in cui operava.
 
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Ordine San Giorgio
Dal 1390 a servizio di Dio e degli uomini.
Estraneo ad ogni movimento o manifestazione di carattere politico, istituzione tradizionale e aristocratica a carattere regolare e militante. Persegue attività umanitarie ed ecumeniche in tutto il mondo.